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CF – Code of Federal Regulations, Titolo 21

(a)(1) Il termine aromi artificiali o aromi artificiali, qualsiasi sostanza, la cui funzione è di trasmettere il sapore, che non è derivato da una delle spezie, frutta o succo di frutta, vegetale o succo di verdura commestibile di lievito di birra, erba, corteccia, germoglio, radice, foglia o simile materiale vegetale, carne, pesce, pollame, uova, latticini, prodotti di fermentazione. L’aroma artificiale include le sostanze elencate nel §§ 172.515 (b) e 182.60 di questo capitolo, tranne quando queste sono derivate da fonti naturali.,

(2) Per spezia si intende qualsiasi sostanza vegetale aromatica nella sua forma intera, spezzata o macinata, fatta eccezione per quelle sostanze che sono state tradizionalmente considerate alimenti, come cipolle, aglio e sedano; la cui funzione significativa negli alimenti è condimento piuttosto che nutrizionale; questo è vero per nome; e da cui non è stata rimossa alcuna porzione di olio volatile o altro principio aromatizzante. Le spezie includono le spezie elencate nel § 182.,10 e parte 184 del presente capitolo, quali:

La paprica, la curcuma e lo zafferano o altre spezie che sono anche coloranti, sono dichiarati “spezie e coloranti” a meno che non siano dichiarati con il loro nome comune o usuale.,

(3) Il termine naturale sapore o aroma naturale significa che l’olio essenziale, oleoresina, l’essenza o estrattive, idrolizzato proteico, distillato, o qualsiasi altro prodotto di tostatura, di riscaldamento o di enzymolysis, che contiene il condimento costituenti derivati da spezie, frutta o succo di frutta, vegetale o succo di verdura commestibile di lievito di birra, erba, corteccia, germoglio, radice, foglia o simile materiale vegetale, carne, pesce, pollame, uova, latticini, prodotti di fermentazione, la cui funzione significativa nel cibo è il condimento piuttosto che nutrizionale., Gli aromi naturali includono l’essenza naturale o estrattivi ottenuti da piante elencate nel §§ 182.10, 182.20, 182.40 e 182.50 e parte 184 di questo capitolo e le sostanze elencate nel § 172.510 di questo capitolo.

(4) Con il termine colore artificiale o colorazione artificiale si intende qualsiasi “additivo di colore” come definito nel § 70.3(f) di questo capitolo.,

(5) Il termine conservante chimico indica qualsiasi sostanza chimica che, se aggiunta agli alimenti, tende a prevenirne o ritardarne il deterioramento, ma non include sale comune, zuccheri, aceti, spezie o oli estratti da spezie, sostanze aggiunte agli alimenti per esposizione diretta al fumo di legno o sostanze chimiche applicate per le loro proprietà insetticide o erbicide.

(b) Un alimento soggetto ai requisiti della sezione 403(k) della legge deve recare l’etichettatura, anche se tale alimento non è in forma di confezione.,

(c) Una dichiarazione di aroma artificiale, colorante artificiale o conservante chimico deve essere posta sul cibo o sul suo contenitore o involucro, o su due o tutti e tre di questi, come può essere necessario per rendere tale dichiarazione che possa essere letta dalla persona comune nelle consuete condizioni di acquisto e uso di tali alimenti. Il colore artificiale specifico utilizzato in un alimento deve essere identificato sull’etichettatura quando richiesto dal regolamento di cui alla parte 74 del presente capitolo per garantire condizioni d’uso sicure per l’additivo colorante.,

(d) di Un alimento sono esenti dall’conformità con i requisiti della sezione 403(k) dell’atto, se non è nel pacchetto di forma e di quote di essi sono così piccole che una dichiarazione di aromi artificiali, coloranti artificiali, o conservante chimico, come può essere il caso, non possono essere inseriti in tali unità con tale evidenza da rendere la probabilità di essere letti da persona normale in condizioni usuali di acquisto e di utilizzo.,

(e) di Un alimento sono esenti, mentre detenute per la vendita ai requisiti della sezione 403(k), della legge (che richiedono etichetta dichiarazione di eventuali aromi artificiali, coloranti artificiali o conservanti chimici) se ha detto di cibo, avendo ricevuto in contenitori di massa alla vendita al dettaglio, viene visualizzato l’acquirente con (1) l’etichettatura del contenitore di massa chiaramente in vista o (2) un contatore di carte, segno, o di altro dispositivo recante ben visibile ed esauriente le informazioni necessarie per essere indicata in etichetta ai sensi dell’articolo 403(k).,

f) Un frutto o un ortaggio è esente dal rispetto dei requisiti di cui alla sezione 403, lettera k), della legge per quanto riguarda un conservante chimico applicato al frutto o al vegetale come antiparassitario prima della raccolta.,

(g) Un sapore devono essere etichettati nel seguente modo in cui è stato spedito a un produttore di alimenti o del processore (ma non consumatore) per l’uso nella fabbricazione di un fabbricato di cibo, a meno che non è un sapore che un standard di identità è stata promulgata, nel qual caso non può essere etichettato come previsto nella norma:

(1) Se il sapore è composto da un ingrediente, si deve essere dichiarata dal comune o nome comune.,

(2) Se l’aroma è costituito da due o più ingredienti, l’etichetta può dichiarare ogni ingrediente con il suo nome comune o usuale o può indicare “Tutti gli ingredienti aromatici contenuti in questo prodotto sono approvati per l’uso in un regolamento della Food and Drug Administration.”Qualsiasi ingrediente aromatizzante non contenuto in uno di questi regolamenti, e qualsiasi ingrediente non aromatizzante, deve essere elencato separatamente sull’etichetta.

(3) Nei casi in cui il sapore contiene un sapore esclusivamente naturale(s), il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, “sapore di fragola”, “sapore di banana”, o “sapore di fragola naturale”., Nei casi in cui il sapore contiene sia un sapore naturale e un sapore artificiale, il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, “sapore di fragola naturale e artificiale”. Nei casi in cui il sapore contiene un sapore esclusivamente artificiale(s), il sapore deve essere così etichettato, ad esempio, “sapore di fragola artificiale”.,

(h) L’etichetta di un alimento a cui sapore viene aggiunto deve dichiarare il sapore della dichiarazione di ingredienti nel seguente modo:

(2) incidentale additivo negli alimenti, provenienti da una delle spezie o sapore utilizzato nella fabbricazione degli alimenti, non devono essere dichiarati nella dichiarazione degli ingredienti, se soddisfa i requisiti di cui al § 101.100(a)(3).

(3) Sostanze ottenute per sezionamento, macinazione, essiccazione, spappolamento o lavorazione analoga di tessuti derivati da frutta, verdura, carne, pesce o pollame, ad esempio,, cipolle in polvere o granulati, polvere di aglio e polvere di sedano, sono comunemente compresi dai consumatori come cibo piuttosto che sapore e devono essere dichiarati dal loro nome comune o usuale.

(4) Qualsiasi sale (cloruro di sodio) utilizzato come ingrediente negli alimenti deve essere dichiarato con il suo nome comune o usuale “sale.”

(5) Qualsiasi glutammato monosodico utilizzato come ingrediente negli alimenti deve essere dichiarato con il suo nome comune o usuale “glutammato monosodico.,”

(6) Qualsiasi acido piroligneo o altri aromi di fumo artificiale utilizzati come ingrediente in un alimento può essere dichiarato come sapore artificiale o sapore di fumo artificiale. Nessuna rappresentazione può essere effettuato, direttamente o implicita, che un cibo aromatizzato con pyroligneous acido o artificiale sapore di fumo è stato fumato o ha un vero sapore affumicato, o che un condimento o salsa di simili prodotti contenenti pyroligneous acido o artificiale sapore di fumo e utilizzato per condire o sapore di altri alimenti si tradurrà in una affumicato prodotto o uno che ha un vero sapore affumicato.,

(7) Poiché gli idrolizzati proteici funzionano negli alimenti sia come aromi che come esaltatori di sapidità, nessun idrolizzato proteico utilizzato negli alimenti per i suoi effetti sul sapore può essere dichiarato semplicemente come “sapore”, “sapore naturale” o “aroma.”L’ingrediente deve essere dichiarato con il suo nome comune o usuale specifico come previsto nel § 102.22 del presente capitolo.

(i) Se l’etichetta, l’etichettatura o la pubblicità di un alimento fa qualsiasi rappresentazione diretta o indiretta rispetto al / ai sapore / i riconoscibile / i primario / i, per parola, vignetta, ad es.,, rappresentazione di un frutto, o con altri mezzi, o se per qualsiasi altro motivo il produttore o distributore di cibo auguri per designare il tipo di sapore nel cibo, oltre che attraverso la dichiarazione degli ingredienti, il sapore devono essere considerati caratterizzanti, sapore e deve essere dichiarata nel seguente modo:

(1) Se il cibo non contiene aromi artificiali che simula, simile o rafforza la caratterizzazione di sapore, il nome del cibo sul principale pannello di visualizzazione o pannelli di etichetta devono essere accompagnati dal comune o nome comune della caratterizzazione di sapore, per es.,, “vaniglia”, in lettere non meno della metà dell’altezza delle lettere utilizzate nel nome del cibo, tranne che:

(i) Se il cibo è uno che è comunemente previsto per contenere un ingrediente alimentare caratterizzante, ad esempio, le fragole in “fragolina dolcecuore”, e il cibo contiene aromi naturali derivati da tale principio e una quantità di caratterizzante insufficiente a caratterizzare in modo indipendente il cibo, il cibo non contiene tale principio, il nome del caratterizzare il sapore può essere immediatamente preceduto dalla parola “naturale” e deve essere immediatamente seguita dalla parola “aromatizzato” in lettere non meno di una volta e mezzo l’altezza delle lettere a nome di caratterizzare il sapore, ad esempio, “naturale fragola aromatizzato dolcecuore,”o “fragola aromatizzato dolcecuore”.,

(ii) Se nessuno degli aromi naturali utilizzati nell’alimento deriva dal prodotto il cui sapore è simulato, l’alimento in cui viene utilizzato l’aroma deve essere etichettato con il sapore del prodotto da cui deriva l’aroma o come “aromatizzato artificialmente.,”

(iii) Se il cibo contiene sia caratterizzante sapore di un prodotto il cui sapore è simulato e altri aromi naturali che simula, simile o rafforza l’caratterizzare il sapore, il cibo deve essere etichettato in accordo con l’introduzione del testo e del paragrafo (i)(1)(i) di questa sezione e il nome del prodotto alimentare deve essere immediatamente seguita dalla menzione “con altri aromi naturali” in lettere e non di meno della metà dell’altezza delle lettere a nome di caratterizzare il sapore.,

(2) Se il cibo contiene alcun sapore artificiale che simula, simile o rafforza l’caratterizzare il sapore, il nome del cibo sul principale pannello di visualizzazione o pannelli di etichetta devono essere accompagnati dal comune o al solito nome(s) del caratterizzare il sapore, in lettere e non di meno della metà dell’altezza delle lettere nel nome del cibo e il nome del caratterizzare il sapore deve essere corredata da una parola(s) “artificiale” o “artificialmente aromatizzati”, in lettere e non di meno della metà dell’altezza delle lettere del nome della caratterizzazione di sapore, per es.,, “vaniglia artificiale”, “fragola aromatizzata artificialmente”o” uva aromatizzata artificialmente”.,r, ad eccezione di:

(i) Dove caratterizzanti, sapore e un marchio di fabbrica o marchio sono presentati insieme, altri scritti, stampati o materia grafica che è una parte di o è associato con il marchio o marchio può intervenire se le parole sono in relazione con il marchio o per essere chiaramente correlati alla caratterizzazione di sapore; e

(ii) Se il prodotto finito contiene più di un sapore sottoposti alle disposizioni di questo paragrafo, le dichiarazioni richieste dal presente paragrafo devono apparire solo una volta in ciascuna dichiarazione di caratterizzare i sapori presenti in questo alimento, e.,g., “vaniglia e fragola aromatizzate artificialmente”.

(iii) Se il prodotto finito contiene tre o più aromi caratterizzanti distinguibili, o una miscela di aromi senza sapore primario riconoscibile, il sapore può essere dichiarato da un termine generico opportunamente descrittivo in luogo di nominare ogni sapore, ad esempio “punch alla frutta aromatizzato artificialmente”.,

(4) Un fornitore di aromi deve certificare, per iscritto, che qualsiasi sapore da lui fornito che è designato come senza sapore artificiale non contiene, al meglio delle sue conoscenze e convinzioni, alcun sapore artificiale e che non ha aggiunto alcun sapore artificiale ad esso. Il requisito di tale certificazione può essere soddisfatto da una garanzia ai sensi della sezione 303, lettera c), punto 2, della legge che contiene una dichiarazione specifica., Un utente di sapore è tenuto a fare una tale certificazione scritta solo se aggiunge o combina un altro sapore con un sapore che è stato certificato da un fornitore di sapore come non contiene sapore artificiale, ma altrimenti tale utente può fare affidamento sulla certificazione del fornitore e non deve fare alcuna certificazione separata., Tali certificazioni devono essere conservati dall’ente certificatore festa per tutto il periodo in cui il sapore è fornito e per un minimo di tre anni, e saranno soggette alle seguenti condizioni:

(i) La certificazione di parte farà in modo che tali certificazioni disponibili su richiesta in qualsiasi ragionevole ore per ogni debitamente autorizzate, ufficio o dipendente della Food and Drug Administration o qualsiasi altro dipendente agisce per conto del Segretario di Salute e Servizi Umani., Tali certificazioni sono considerati dalla Food and Drug Administration segnala al governo e come garanzie o altre imprese ai sensi dell’articolo 301, paragrafo h) dell’atto e l’oggetto della certificazione partito alle sanzioni per la realizzazione di qualsiasi falsa segnalazione al governo, al di sotto dei 18 U. S. C. 1001 e false garanzia o di impresa ai sensi della sezione 303(a) dell’atto. Le difese fornite ai sensi della sezione 303 (c) (2) della legge sono applicabili alle certificazioni previste nella presente sezione.,

(ii) Ove possibile, la Food and Drug Administration verificherà l’accuratezza di un numero ragionevole di certificazioni effettuate ai sensi della presente sezione, costituendo un campione rappresentativo di tali certificazioni, e non richiederà tutte queste certificazioni.,

(iii) nessuna persona autorizzata a fornire tali informazioni sia ragionevolmente disponibile al momento dell’ispezione, certificazione delle parti potrà disporre di tale persona e i relativi materiali e registri pronto per la verifica non appena possibile: a Condizione Che, ogni volta che la Food and Drug Administration ha ragione di credere che il fornitore o l’utilizzatore può utilizzare questo periodo per modificare le rimanenze o record, ad ulteriore tempo, non deve essere consentito., Qualora sia previsto un termine supplementare, la Food and Drug Administration può richiedere alla parte certificatrice di certificare che gli inventari pertinenti non sono stati alterati materialmente e che le registrazioni pertinenti non sono state alterate o occultate durante tale periodo.,

(iv) La certificazione di parte deve fornire, a un funzionario o rappresentante debitamente designato dal Segretario, tale dichiarazione qualitativa della composizione del sapore o prodotto oggetto della certificazione, come può essere ragionevolmente previsto per consentire il Segretario rappresentanti per determinare quale pertinenti le materie prime e il sapore dell’ingrediente record sono ragionevolmente necessario al fine di verificare le certificazioni., L’esame condotto dal rappresentante del Segretario si limita all’ispezione e alla revisione degli inventari e dei registri degli ingredienti per le certificazioni che devono essere verificate.

(v) La revisione dei record degli ingredienti aromatici deve essere limitata alla formula qualitativa e non deve includere la formula quantitativa. La persona che verifica le certificazioni può fare solo le note necessarie per consentirgli di verificare tale certificazione., Solo note o tale ingrediente di sapore record necessari alla verifica di certificazione o di mostrare una potenziale o effettiva violazione può essere rimosso o trasmessi dalla certificazione di partito sede di lavoro: Purché, Che, ove tale rimozione o la trasmissione è necessaria per tali fini, le registrazioni e le note devono essere conservati come documenti separati in Food and Drug Administration file, non deve essere copiato in altri rapporti, e non deve essere divulgato pubblicamente altri che in un procedimento giudiziario che ha portato ai sensi della legge o del 18 U. S. C. 1001.,

(j) Un cibo che un conservante chimico(s) è aggiunto, salvo quando esenti ai sensi del § 101.100 etichetta, dichiarazione attestante sia il comune o la solita nome dell’ingrediente(s) e una descrizione della sua funzione, ad esempio, “conservante”, “per ritardare il deterioramento”, “inibitore di muffa”, “per proteggere il sapore” o “per promuovere la ritenzione del colore”.,

(k) L’etichetta di un alimento a cui il colorante è stato aggiunto deve dichiarare la colorazione della dichiarazione degli ingredienti in modo specificato nei paragrafi (k)(1) e (k)(2) di questa sezione, tranne che coloranti aggiunti al burro, formaggio, gelato, se dichiarati, possono essere dichiarati con le modalità indicate nel paragrafo (k)(3) di questa sezione, e coloranti aggiunti agli alimenti soggetti a §§ 105.62 e 105.65 di questo capitolo deve essere dichiarata in conformità con i requisiti delle sezioni.,

(1) Un additivo colorante o il lago di un additivo colorante soggetto a certificazione ai sensi del 721(c) della legge sono dichiarati con il nome dell’additivo colorante elencato nel regolamento applicabile nella parte 74 o nella parte 82 del presente capitolo, salvo che non sia necessario includere il prefisso “FD& C” o il termine “no.”nella dichiarazione, ma il termine “Lago” deve essere incluso nella dichiarazione del lago dell’additivo colorante certificato (ad esempio, Blue 1 Lake)., I fabbricanti possono dichiarare tra parentesi una denominazione alternativa appropriata dell’additivo colorante certificato secondo la sua denominazione comune o usuale come specificato nella parte 74 o nella parte 82 del presente capitolo.

(2) Gli additivi coloranti non soggetti a certificazione e non altrimenti richiesti dalle normative applicabili nella parte 73 del presente capitolo da dichiarare con i rispettivi nomi comuni o usuali possono essere dichiarati come “Colore artificiale”, “Colore artificiale aggiunto” o “Colore aggiunto” (o con un termine altrettanto informativo che chiarisce che un additivo colorante è stato utilizzato negli alimenti)., In alternativa, tali additivi coloranti possono essere dichiarati come “Colorati con _ _ _ _ _ _ _ _” o “_ _ _ _ _ _ _ _ colore”, il bianco da riempire con il nome dell’additivo colorante elencato nel regolamento applicabile nella parte 73 del presente capitolo.

(3) Quando una colorazione è stata aggiunta al burro, al formaggio o al gelato, non deve essere dichiarata nell’elenco degli ingredienti, a meno che tale dichiarazione non sia richiesta da un regolamento di cui alla parte 73 o alla parte 74 del presente capitolo per garantire condizioni di impiego sicure per l’additivo colorante. Tuttavia, si raccomanda la dichiarazione volontaria di tutti i coloranti aggiunti a burro, formaggio e gelato.,

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